L’avallo ha la medesima funzione di una fideiussione, una garanzia personale propria, esplicitamente enunciata nella così detta Legge cambiaria all’art. 35. L’avallo può essere concesso per uno qualsiasi degli obbligati cambiari.
Nel momento in cui non vi siano precise indicazioni, la Legge dice che l’avallo si recepisce tale per il traente, nella cambiale tratta, e per l’emittente, nel vaglia cambiario.
La discrepanza più rilevante tra l’avallo e la fideiussione è derivante dalla natura cambiaria del primo: come ciascuna altra obbligazione cambiaria, l’avallo è autonomo non soltanto in ragione al rapporto sottostante al suo rilascio, ma anche in ragione alle altre obbligazioni scaturenti dalla cambiale.
Per cui, esso è autonomo anche nei confronti dell’obbligazione dell’avallato.
Nella fideiussione l’accessorietà rappresenta la regola, per cui – esclusa l’eccezione della fideiussione offerta per un’obbligazione presa da una persona incapace, propriamente enunciata dall’art. 1939 del codice civile e salvo, naturalmente, una deroga pronunciata a tale norma, come quella generalmente presente nei moduli di fideiussione che sono fatti sottoscrivere dagli istituti di credito (così detto fideiussione omnibus) – la fideiussione non è legittima nel caso non sia valida anche l’obbbligazione principale.
La fideiussone rappresenta una soluzione riconducibili ai prestiti, il prestito fideiussone è un binomio che collega strettamente i due termini, come tra l’altro si collegano bene i termini di prestiti cambiali fondamentale sapere l’importanza della fideiussione nel prestito anche poiché si tratta di uno degli accessi obbligati quando si discute di prestiti.
Nell’avallo, invece, sono prevalenti i principi dell’autonomia e dell’astrattezza, che sono caratteristiche delle obbligazioni cambiarie, per cui l’obbligazione dell’avallante conserva la validità, a prescindere dal motivo di invalidità dell’obbligazione cambiaria garantita.
C’è ,però, un’unica eccezione a tale principio, ed è rappresentata dalla nullità dell’obbligazione dell’avallato per vizio di forma, a norma dell’art. 37 della
Legge Cambiaria.
In questo modo, per esempio, è inefficace l’avallo quando sia privo della parola cambiale sul titolo, o l’avallato ha firmato soltanto con il cognome, in violazione dell’art. 8 della Legge cambiaria.
Soltanto in tal caso si rinnova il principio dell’accessorietà, per cui la nullità dell’obbligazione dell’avallato determina anche la nullità dell’obbligazione assunta dall’avallante.
Ancora un’altra problematica di notevole rilevanza pratica è raffigurata dall’opportunità di trasformazione dell’avallo nella sottostante
fideiussione.
La continua giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che l’avallo, per le già enunciate caratteristiche, da vita ad un’obbligazione cartolare semplicemente limitata al pagamento della cambiale, sempre che risulti che le parti abbiano voluto allungare la garanzia anche al rapporto sottostante.
Per cui, la sottoscrizione per avallo determina che, salva la manifestazione di una volontà differente, la garanzia prestata dall’avallante non si allarga al rapporto causale che intercorre tra il creditore ed il debitore principale e la garanzia termina se il titolo, su cui l’avallo è apposto, resta privo del suo valore di cambiale.
Infine, si intende segnalare un orientamento della giurisprudenza che concerne una situazione alquanto frequente, in particolare nella pratica dei rapporti istituto di credito cliente.
Essa è relativa al rilascio di effetti cambiari dietro una proposta di rientro di un debito in origine assistito da fideiussione, con la caratteristica che tali effetti a rientro riportino soltanto la firma del debitore principale e non la firma del fideiussore originario.
Quest’ultimo aveva ovviamente eccepito la novazione della garanzia fideiussoria, sulla base della mancata sottoscrizione degli effetti cambiari.
I giudici sono mostrati di parere diverso, avendo constato la necessità che l’elemento dell’animus novandi doveva risultare da un fatto non enigmatico, tale da essere non compatibile con la volontà di tenere in vita l’originaria obbligazione, e che i suindicati profili novativi non si potevano ritrovare nell’emissione dei nuovi titoli cambiari, riconducibile ad una normale figura di modificazione di requisiti accessori dell’obbligazione originaria segnalati dall’art. 1231 del Codice Civile.
Ne deriva come diretta conseguenza che non vi poteva essere la liberazione del fideiussore originario, quando si è provi di una precisa ed univoca volontà di novare l’obbligazione del fideiussore.