Contestare una infrazione al Codice della Strada non è così semplice come qualcuno vorrebbe farci credere. Infatti vi sono termini, incombenze, condizioni e provvedimenti diversi a seconda dell’Autorità a cui il ricorso viene inviato.
Per iniziare devi sapere che puoi fare ricorso avverso ogni atto accertativo di infrazione al CdS, ma non puoi fare ricorso contro il bonario avviso che trovi sul parabrezza, ma solo contro il verbale vero e proprio, in pratica quello che ti viene contestato immediatamente oppure inviato a casa con raccomandata. La contestazione del verbale la puoi fare al Prefetto (art. 203 del CdS) oppure al Giudice di Pace (art. 204-bis del CdS) competenti per territorio del luogo ove è stata commessa l’infrazione, entro il termine perentorio di SESSANTA giorni dalla contestazione oppure dalla notificazione dell’atto. Tieni presente che se vuoi fare ricorso non devi pagare l’importo descritto sul verbale, perchè il pagamento chiude la pratica.
La procedura del tuo ricorso segue strade separate. Il ricorso inviato al Prefetto può essere presentato di persona oppure inviato con raccomandata e deve contenere, oltre all’originale dell’atto, anche tutti i documenti e le prove (consulta sempre il Regolamento d’esecuzione al CdS) che vuoi proporre a sostegno della tua difesa (puoi anche chiedere di essere sentito verbalmente). Il Prefetto, effettuata l’istruttoria della pratica, anche attraverso le controdeduzioni che l’organo accertatore invierà, emetterà la propria ordinanza. In caso di accoglimento della tua tesi difensiva, l’ordinanza sarà di archiviazione, ma in caso di ordinanza ingiunzione (non accoglimento), dovrai pagare una cifra almeno doppia di quella indicata sul verbale contestato.
Anche il ricorso inviato al Giudice di Pace (art. 204-bis CdS) può esere presentato di persona oppure inviato a mezzo raccomandata al Giudice competente per territorio, ma DEVI apporre, a pena di nullità, una marca chiamata “CONTRIBUTO UNIFICATO” il cui importo varia a seconda dell’importo della cifra contestata (vedi art. 48 bis, comma 2, Legge 122/2010 – G.U. 176 del 30/07/2010). L’importo attualmente è di Euro TRENTATRE (importi contestati sino a 1.100 euro), Euro SETTANTASETTE (importi contestati tra 1.100 e 5.200 euro), Euro CENTOTTANTASETTE (importi oltre 5.200 euro e/o indeterminabile). Alcune cancellerie del GdP richiedono anche l’apposizione di una marca da bollo di Euro OTTO. Per un esempio è possibile vedere questo modello di opposizione a sanzione amministrativa su Dirittofacile.net.
Il ricorso deve essere proposto secondo le modalità previste dall’art. 22 Legge 689/1981 e secondo il procedimento fissato dall’art. 23 stessa Legge. Anche in questo caso devi allegare, in originale, il verbale contestato, tutta la documentazione a sostegno della tua tesi difensiva (consulta sempre il Regolamento d’esecuzione al CdS) e l’indicazione di eventuali testimoni. Alcune cancellerie del GdP mettono a disposizione un modulo da compilare per contestare l’infrazione. Ricorda di chiedere sempre al GdP di emettere provvedimento di SOSPENSIONE dell’atto impugnato (art. 23 Legge 689/81) e richiedi anche sempre che in caso di non accoglimento, venga applicato il minimo edittale della cifra da pagare e la compensazione delle spese legali della causa.
Fatto tutto ciò, al momento di iscrivere a ruolo la causa (il deposito del ricorso) devi apporre il contributo unificato come sopra indicato e l’eventuale marca da bollo (sia che lo presenti di persona sia che lo mandi per posta). Il GdP fissa l’udienza entro VENTI giorni dalla notifica se hai chiesto la sospensione e di TRENTA giorni dalla notifica se non hai chiesto la sospensione. In caso di non accoglimento del tuo ricorso hai TRENTA giorni di tempo, dalla lettura della sentenza (che viene letta subito in udienza), per effettuare il pagamento della somma indicata dal Giudice di Pace.