L’attività di intermediazione di rapporti di cambio non necessita di Organi di Controllo adottati per altri strumenti finanziari (in senso stretto) nei mercati standardizzati.
Il Foreign Exchange Market contiene aspetti specifici, come l’operatività 24 ore su 24 e la leva finanziaria, per i quali non é necessario istituire in modo regolamentato un istituto per l’esercizio del credito o una Sim.
La Commissione di Vigilanza per le Società e la Borsa ha infatti escluso che i servizi intrapresi sulle transazioni in cambi costituiscano sollecitazione al pubblico risparmio, prevista solo sui valori mobiliari.
Dunque, poichè il TUF (Testo Unico della Finanza) non considera la valuta un valore mobiliare, l’impianto legislativo disciplinato per le Sim e le Banche non comprende i cross sul forex.
In merito, nel 1996, la Consob mediante la Comunicazione 96008578 ha ribadito che le Sim possono svolgere attività di intermediazione in cambi solo quando sia legata a titoli in copertura di operazioni su strumenti finanziari che sono oggetto dei propri servizi di investimento.