Per contributo unificato si intende una tassa sulle cause amministrative e civili da pagare all’inizio del procedimento giudiziario, nel momento in cui si deposita la causa in tribunale.
Al momento dell’iscrizione a ruolo è necessario avere a disposizione la ricevuta del pagamento della tassa per fare in modo che il cancelliere del tribunale in cui viene depositato l’atto, lo iscriva a ruolo, attaccandola al fascicolo a dimostrazione che la procedura è iniziata al momento del pagamento.
La ricevuta che resta a chi ha iscritto la causa, invece, va conservata e sarà poi deducibile in fase di dichiarazione dei redditi. Per comodità, il contributo viene in genere versato dall’avvocato che rappresenta la parte.
Dal punto di vista pratico la ricevuta è un bollettino (tipo quelli postali) diviso in tre parti, che va compilato indicando nella causale il procedimento che va in parte a compensare. Si tratta in pratica di spese legate alla gestione della macchina della giustizia, e varia in proporzione al valore della causa, ma il suo importo massimo non può superare i 1.221 euro per cause da 520 mila euro in su. Gli altri importi sono a scendere, e il valore minimo è di 33 per cause previste fino a 1.000 euro.
Il contributo unificato varia sempre in base al valore ma anche al tipo di causa nella quale si intende procedere. Per quanto riguarda le cause ordinarie si fa riferimento ad una tabella che indica il tipo di causa e il valore. Per quanto attiene invece il ricorso al TAR, la somma da versare è unica, pari a 500 euro, e spesso non giustificabile in merito al servizio reso, che di solito riguarda cause di valore inferiore.
La sua disciplina è determinata dalle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002.
Ci sono casi in cui si è soggetti ad esenzione, come quelle in materia di divorzio e separazioni consensuali e contenziosi, o per le questioni inerenti al diritto di famiglia, o per i ricorsi per modifica delle condizioni. Altre situazioni di esenzione sono quella per i ricorsi per equa riparazione e quella per i ricorsi contro le sanzioni amministrative. Per qualsiasi ammissione al beneficio del patrocino a spese da parte dello Stato, e riguardanti qualsiasi procedimento, invece, non si è tenuti a versare il contributo unificato.
L’iniziativa legislativa andata persa nel tempo era inizialmente quella di introdurre il contributo unificato al fine di eliminare le marche da bollo e riunire le tasse sulle cause in un pagamento unico. Ancora oggi, al momento dell’iscrizione a ruolo, bisogna depositare, insieme al contributo unificato, una marca da bollo da 8 euro, al quale ne vanno aggiunte altre per notifica.
In aggiunta, lo stesso è aumentato con il passare degli anni, e con l’alternarsi dei governi, rendendo sempre più iniqua la proporzione tra i tempi di svolgimento del processo e dei diritti del cittadino e il pagamento di una tassa che, in realtà, sembra essere piuttosto un’imposta.