L’ipoteca è definita dal codice civile come “un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito.”
In termini semplici, l’ipoteca è utilizzata dalla banca come GARANZIA che il mutuatario si impegni a restituire il prestito.
L’ipoteca si applica su un bene del mutuatario, e qual’ora quest’ultimo dovesse risultare insolvente (ovvero non dovesse restituire alla banca la somma prestatagli più i dovuti interessi), la banca potrà espropriare il mutuatario del bene ipoteco, per poi rivenderlo.
Diversi sono i beni che è possibile ipotecare:
beni immobili,
diritti reali minori sugli immobili,
beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).
E diversi sono anche i tipi d’ipoteca.
Volontaria
Il mutuatario, per sua volontà, ipoteca il bene che andrà ad acquistare con la somma prestatagli dall’ente bancario attraverso il mutuo
Giudiziale e legale
Il bene da ipotecare, viene deciso da un giudice.
Una volta che il mutuatario estingue il mutuo, la validità dell’ipoteca viene meno.
Si dice che l’ipoteca è stata ESTINTA.
Attenzione! Estinta non cancellata.
Infatti, pur non dando più la possibilità all’ente bancario di poter espropriare il mutuatario di tale bene (in quanto non è più possibile un mancato pagamento), l’ipoteca FORMALMENTE continuerà ad essere associata al bene.
La cancellazione vera e propria dell’ipoteca, ad esempio, avviene dopo un periodo di tempo durante il quale l’ipoteca non ha subito alcun tipo di intervento (rinnovi, modifiche etc..), periodo di tempo che solitamente si aggira intorno ai 20 anni.