L’ipoteca costituisce un diritto di garanzia molto forte. Il titolare di tale diritto, nel caso in cui il debitore non provveda al rimborso, può richiedere alla magistratura la vendita forzata del bene su cui grava l’ipoteca. Quindi non è vero che l’immobile diventa di proprietà della banca, infatti l’ipoteca non toglie il diritto di proprietà ai proprietari, e ciò spiega il motivo per cui, in caso di vendita all’asta, la parte residua del prezzo di acquisto, dopo che sia stato rimborsato il mutuo, vada comunque al proprietario dell’immobile stesso.
I gradi di ipoteca sono dovuti al fatto che vi è la possibilità di mettere più ipoteche sullo stesso immobile. Quella di primo grado è quella che cronologicamente è stata iscritta per prima, quella di secondo grado per seconda ecc… Tuttavia non godono tutte della stessa tutela per il semplice fatto che quella di primo grado ha diritto di essere soddisfatta attraverso l’intero importo fino all’estinzione del debito, mentre quella di secondo grado potrà accedere solo alla parte residua, e così via.
L’iscrizione di ipoteca comporta un costo, ma la spesa è pari a poche centinaia di euro. Ciò che pesa di più è l’onorario del notaio. Questo a sua volta è legato al valore dell’ipoteca che la banca chiede di iscrivere, e che difficilmente sarà pari al 100% del valore del mutuo. Nella maggior parte dei casi le banche chiedono il 150% di iscrizione del valore, e molto più frequentemente il 200%.
Una volta che il debito viene estinto anche l’ipoteca si estingue, ovvero perde i suoi effetti. Tuttavia ciò non comporta la sua automatica cancellazione ma questa va richiesta. Il decreto Bersani ha introdotto una novità, imponendo alle banche l’obbligo di darne comunicazione entro 30 giorni dall’estinzione del debito all’Agenzia delle Entrate (per i mutui contratti dopo il 2 febbraio 2011). Per i mutui contratti ed estinti prima di tale data, il debitore deve farne richiesta alla banca tramite lettera raccomandata, e dalla comunicazione la banca ha tempo 30 giorni per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.
Se si provvede all’estinzione anticipata ad esempio per la vendita dell’immobile, si dovrà ricorrere al notaio per la cancellazione dell’ipoteca, e perché l’immobile venga venduto senza pendenze. Le spese notarili rimangono a carico del venditore.